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Sez. 6, Sentenza n. 7946 del 10/04/1995 Ud. (dep. 18/07/1995) Rv. 202166 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere | Diniego - Parametro di giustificazione: decidibilità allo stato degli atti - Opportunità di giudizio ordinario per presenza di coimputati - Irrilevanza - Diniego della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento - Motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202166-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere

In tema di giudizio abbreviato, l'unico parametro legittimo per stabilire la giustificatezza o meno del dissenso del P.M. è la "decidibilità allo stato degli atti" con riferimento al singolo imputato che richiede il procedimento speciale. Ogni altro profilo -compreso quello della opportunità e convenienza economico- processuale di procedere ad unico giudizio ordinario per "inscindibilità" della posizione dei coimputati - deve rimanere estraneo alla valutazione sulla scelta del rito e non può porsi né a giustificazione di diniego del pubblico ministero né a fondamento della mancata successiva applicazione della diminuente da parte del giudice del dibattimento. Per negare l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuto dissenso del pubblico ministero, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di precisare in sentenza se gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento siano stati poi effettivamente utilizzati per la decisione relativa al singolo imputato che aveva richiesto il giudizio abbreviato o se, pur in mancanza di tale utilizzazione, la situazione, con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso del P.M., era comunque tale da far ragionevolmente prevedere l'utilità di ulteriori accertamenti. (V. Corte Cost. n. 81/1991).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)