Sez. 2, Sentenza n. 5649 del 22/04/1999 Ud. (dep. 06/05/1999) Rv. 213310 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO | Valutazione della fondatezza del dissenso all'esito del dibattimento - Prognosi "ex ante" - Necessità - Accertamenti effettuati successivamente e non prevedibili al momento della decisione sul rito - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie concernente dichiarazioni di collaboratori acquisite nel corso del giudizio di appello.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO
Il giudice di merito, al fine di verificare se il dissenso opposto dal pubblico ministero alla celebrazione del giudizio abbreviato sia da considerare giustificato, non deve tener conto degli accertamenti successivi, richiesti o espletati, ma deve compiere la sua valutazione con prognosi "ex ante", stabilendo se, al momento della decisione sull'adozione del rito, ulteriori acquisizioni apparissero ragionevolmente possibili, utili o opportune, ovvero se il processo fosse definibile sulla base del materiale già raccolto nel fascicolo del pubblico ministero. (In applicazione di tale principio la Corte di cassazione ha annullato la statuizione della Corte d'appello la quale, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto giustificato il dissenso all'introduzione del rito abbreviato opposto dal pubblico ministero nell'udienza preliminare - e conseguentemente eliminato la riduzione premiale accordata dal Tribunale - basando tale valutazione sulla circostanza che, a seguito della successiva scelta collaborativa di alcuni coimputati, nuovi decisivi elementi probatori fossero stati raccolti nel corso della rinnovata istruttoria dibattimentale di secondo grado).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)