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Sez. 2, Sentenza n. 4465 del 20/05/1997 (Rv. 504527 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del promittente venditore - Consegna anticipata del bene - Equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene - Corresponsione - Obbligo del promissario acquirente.
Stato
decisa il 1997-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504527-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Tra gli effetti restitutori conseguenti alla pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore, rientra l'obbligo del promissario acquirente, cui sia stato anticipatamente consegnato il bene negoziato di corrispondere alla controparte che l'abbia richiesto l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene medesimo nell'intervallo compreso tra la data consegna e quella della restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)