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Sez. 2, Sentenza n. 2209 del 12/03/1997 (Rv. 502973 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratto di compravendita di immobile - Inadempimento del venditore - Obbligo dell'acquirente di corresponsione dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene - Rapporti con il risarcimento del danno dovuto dall'inadempiente - "Compensatio lucri cum damno" - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502973-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Nei contratti a prestazioni corrispettive, la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta il sorgere, a carico di ciascun contraente - ed a prescindere dell'imputabilità delle inadempienze - dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta - . Pertanto, in ipotesi di pronunciata risoluzione di un contratto di compravendita di immobile per inadempimento del venditore (consistente, nella specie, nell'aver venduto un appartamento privo dell'abitabilità, e perciò di una qualità essenziale), sorge a carico dell'acquirente l'obbligo di corrispondere alla controparte - che ne abbia fatto espressa richiesta - l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene per il relativo periodo; tale prestazione, tuttavia, non può venire in considerazione, con riguardo all'entità del risarcimento dovuto dal venditore inadempiente, ai fini dell'applicabilità della "compensatio lucri cum damno", non potendo configurarsi l'uso e il godimento del bene suddetto come un vantaggio derivato all'acquirente danneggiato quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)