Sez. 4, Sentenza n. 5273 del 21/09/2016 Ud. (dep. 03/02/2017) Rv. 270379 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa specifica - Regolare cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 - Contenuto - Individuazione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 esprime un giudizio di pericolosità dell'esposizione dei lavoratori a qualunque tipo di polveri, prescindendo dalla loro specie e consistenza, essendo essa volta a prevenire non solo l'inalazione di tali polveri, ma anche le malattie che ne possono conseguire. (Fattispecie in tema di inalazione di polveri di amianto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)