Sez. 4, Sentenza n. 3567 del 05/10/1999 Ud. (dep. 20/03/2000) Rv. 216207 - 01
LAVORO - IN GENERE | Igiene del lavoro - Difesa contro le polveri - Contravvenzione ex art. 21 dpr 303/56 - Obbligo del datore di lavoro - Per quanto possibile - Parametro di riferimento - Stato di sviluppo delle tecniche in quel particolare settore.
LAVORO - IN GENERE
L'obbligo del datore di lavoro di impedire o ridurre lo sviluppo e la diffusione delle polveri di qualunque specie nei luoghi di lavoro, per quanto è possibile, sussiste allorché si accerti che l'imputato aveva la possibilità di impedire la diffusione delle polveri allo stato dello sviluppo delle tecniche di prevenzione o di abbattimento, nel senso che il datore di lavoro è obbligato a tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore. (Fattispecie in tema di diffusione di polvere di amianto).
Riferimenti normativi: DPR 19/03/1956 num. 303 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)