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Sez. 1, Sentenza n. 17936 del 04/08/2009 (Rv. 609633 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ACQUISTO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE | Divieto di finanziamenti per l'acquisto delle proprie quote - Finalità - Rinuncia ad un credito litigioso nei confronti del sottoscrittore - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609633-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - ACQUISTO O PEGNO DELLE PROPRIE QUOTE

Il divieto di accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, stabilito per le società a responsabilità limitata dall'art. 2483 cod. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", ora sostituito dall'art. 2474 cod. civ.), in quanto volto a garantire l'effettività del capitale sociale (e le regole di versamento almeno parziale del capitale sottoscritto), non trova applicazione nell'ipotesi in cui la società rinunci a perseguire ulteriormente una pretesa creditoria litigiosa nei confronti dell'acquirente o del sottoscrittore: in tale ipotesi, infatti, diversamente da quanto accade in caso di rinuncia ad un credito certo, l'aumento di capitale non si concretizza in un apporto proveniente in sostanza dal patrimonio della società stessa, senza immissione di ricchezza nuova da parte del sottoscrittore, non potendosi porre la rinuncia ad una mera possibilità (l'esito vittorioso della lite) sullo stesso piano della mancata acquisizione di un valore patrimoniale sicuramente esistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)