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Sez. 3, Sentenza n. 7865 del 12/01/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266279 - 01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Attestazione della personale consegna all'interessato - Eccezione di nullità della notifica per falsità della firma apposta per il ritiro dell'atto - Denuncia di falso in sede penale - Suffficienza - Esclusione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266279-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, al fine di escludere la riconducibilità al destinatario dell'atto della firma apposta per il ritiro del piego è necessario proporre querela di falso, in quanto istituto elettivamente predisposto a privare l'atto falso della sua attitudine probatoria, mentre non è sufficiente che l'interessato presenti una denuncia penale di falso nei confronti del pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha osservato che il giudizio di falso civile, in quanto finalizzato ad accertare se un documento, in quanto falso, non deve costituire fonte di prova legale, pone a capo del querelante un puntuale onere di allegazione e di prova che la denuncia penale invece non esige, in quanto volta principalmente ad accertare la responsabilità dell'autore dell'"immutatio veri").

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)