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Sez. 6 - , Sentenza n. 1361 del 04/12/2018 Cc. (dep. 11/01/2019) Rv. 274839 - 01

PROVE - IN GENERE | Valore probatorio privilegiato dei verbali di attività di polizia giudiziaria – Esclusione – Contestazione del loro contenuto – Questione pregiudiziale – Sussistenza – Risoluzione ai sensi degli artt. 2 e 3 cod. proc. pen. – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274839-01

PROVE - IN GENERE

I verbali delle attività di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell'ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all'art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. deriva dall'omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell'istituto dell'incidente di falso e dalla non riferibilità agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile). (Conf.: Sez. 5, n. 610 del 22/02/1993, Rv. 195014 e Sez. 5, n. 123 del 10/01/1994, Rv. 197729).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 158, Cod. Proc. Pen. art. 215, Cod. Proc. Pen. art. 218, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)