Sez. 5, Sentenza n. 36343 del 03/10/2002 Ud. (dep. 30/10/2002) Rv. 222662 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 cod.civ.) - Testo introdotto dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 - Cooperativa - Omessa convocazione dell'assemblea da parte dei sindaci - Applicabilità.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI
In tema di omessa convocazione dell'assemblea, la nuova formulazione dell'art. 2631 cod.civ. introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, in sostituzione dell'art. 2630, comma secondo, n. 2, cod.civ., ha trasformato la fattispecie di reato in illecito amministrativo. La nuova e più favorevole disciplina non pone alcuna distinzione con riferimento al tipo di società cui appartengano gli amministratori o i sindaci cui l'omissione sia imputata e deve, pertanto, trovare immediata applicazione anche nell'ipotesi di sindaci di società cooperativa che abbiano omesso di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto. (Nel caso di specie, riguardante l'omessa convocazione dell'assemblea di soci di una cooperativa a r.l. per l'approvazione del bilancio di esercizio, la Suprema Corte ha annullato l'impugnata sentenza senza rinvio perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2631, Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)