Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 14/12/2004 (Rv. 579542 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Legittima disponibilità di fatto della cosa - Facoltà di concederla in locazione - Sussistenza - Legittimazione a richiedere la restituzione della cosa alla scadenza - Sussistenza - Fattispecie relativa a locazione di bene demaniale.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorchè il rapporto venga a cessare. (Nella specie si trattava di locazione di un bene demaniale, non concesso in uso al locatore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)