Sez. 3, Sentenza n. 8840 del 13/04/2007 (Rv. 597621 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Azione del comodante - Onere probatorio del comodante e del comodatario.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio, ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorchè il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. (Nella specie, relativa a più rapporti di comodato di cose mobili intercorsi tra le parti, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, correggendone la motivazione nella parte in cui aveva preteso dall'attore anche la prova dell'acquisto di ogni singolo bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)