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Sez. U, Sentenza n. 12182 del 12/06/2015 (Rv. 635539 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Termine biennale per l'inizio dei lavori ex art. 18 della legge reg. Friuli Venezia Giulia n. 46 del 1986 - Natura ordinatoria - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Stato
decisa il 2015-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635539-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine biennale per l'inizio dei lavori ex art. 18, primo comma, della legge reg. Friuli Venezia Giulia 31 ottobre 1986, n. 46, ha natura ordinatoria, sicché, qualora i lavori siano iniziati oltre tale termine - ma entro il termine perentorio triennale ex art. 1, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (applicabile "ratione temporis") -, la dichiarazione di pubblica utilità non perde efficacia e la domanda di restituzione del fondo o risarcimento del danno resta devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 31/10/1986 num. 46 art. 18, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)