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Sez. U, Sentenza n. 15615 del 10/07/2006 (Rv. 590415 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Dichiarazione di pubblica utilità "ex lege" - Termine triennale per l'inizio dei lavori - Decorrenza - Dichiarazione di pubblica utilità - Inefficacia.
Stato
decisa il 2006-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590415-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

Nell'ipotesi di inutile decorso del termine triennale, previsto dall'art. 1 legge n. 1 del 1978, per l'inizio dei lavori, decorrente dall'approvazione del progetto dell'opera di pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace, con la conseguenza che l'occupazione perpetrata oltre tale termine, con trasformazione del fondo, va qualificata come usurpativa, mentre il mancato rispetto del termine amministrativamente stabilito per l'inizio dei lavori, in base all'art. 13 legge n. 2359 del 1865, non ha tale effetto (che viceversa si produce ove non sia rispettato il termine amministrativo per la fine dei lavori).

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge Prov. Trento 03/01/1983 num. 2 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)