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Sez. 1, Sentenza n. 2441 del 07/08/1962 (Rv. 253644 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - DOLO - INADEMPIMENTO DOLOSO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1962-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253644-01

RESPONSABILITA CIVILE - DOLO - INADEMPIMENTO DOLOSO - NOZIONE.*

Per poter ritenere che si abbia dolo del debitore nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento di una obbligazione, ai fini della prevedibilita del danno (art 1225 cod civ), non e sufficiente dimostrare che il debitore sia consapevole di dovere una ben determinata prestazione, una ben determinata somma, e tuttavia volontariamente non dia esecuzione all'Obbligo e l'esegua in modo inesatto; occorre, invece, per caratterizzare come doloso il suo comportamento, che il debitore abbia scientemente trasgredito l'obbligazione con volonta preordinata alla violazione del suo Obbligo, e cioe con malafede, con la consapevolezza di arrecare danno al creditore; se tale malafede manchi, senza che tuttavia faccia nel debitore difetto l'elemento della volonta, si ha l'inadempimento colposo. (Conf 85/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)