Sez. 3, Sentenza n. 5877 del 24/03/2016 (Rv. 639389 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Danni ad immobili da allagamento - Evento meteorologico eccezionale - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per danni ad immobili da acque piovane, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può integrare gli estremi del caso fortuito a condizione che si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se l'ente preposto avesse provveduto alla predisposizione di un sistema di pompaggio per lo smaltimento delle acque, idoneo, in base alle norme disciplinanti la detta attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza, a contenere la furia delle acque.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)