Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18856 del 28/07/2017 (Rv. 645160 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA | Danni ad immobili da allagamento - Evento meteorologico eccezionale - Caso fortuito - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per danni ad immobili causati dall'invasione di acque piovane a seguito di allagamento della zona circostante, l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del custode delle strade adiacenti, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento, sicché il custode è tenuto a dimostrare, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, di aver mantenuto la condotta diligente dovuta nel caso concreto, con particolare riferimento alla scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso delle acque meteoriche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)