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Sez. 1, Sentenza n. 23748 del 15/07/2020 Cc. (dep. 10/08/2020) Rv. 279525 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Competenza del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 665, comma 4-bis cod. proc. pen. – Violazione - Deducibilità con il ricorso per cassazione – Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279525-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di esecuzione, la competenza attribuita al tribunale collegiale dall'art. 665, comma 4-bis cod. proc. pen. nell'ipotesi di pluralità di provvedimenti emessi dal medesimo ufficio giudiziario, in composizione monocratica e collegiale - in deroga alla regola generale fissata al comma 4 dello stesso articolo - ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la sua inosservanza può, pertanto, essere dedotta mediante ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)