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Sez. 1, Sentenza n. 2290 del 03/12/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258004 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Pluralità di provvedimenti - Emessi dal G.u.p. e dalla Corte di Assise - Disciplina relativa alla competenza per l'ipotesi di più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale in composizione monocratica e collegiale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258004-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)