Sez. 1, Sentenza n. 12745 del 21/12/1998 (Rv. 521838 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE | Litisconsorzio facoltativo - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Separazione dei giudizi - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE
Le ragioni di connessione che giustificano l'intervento in causa, giusta disposto degli artt. 105, 107 cod. proc. civ., determinano una situazione di litisconsorzio solo facoltativo che, in quanto tale, non può risultare ostativa alla separazione dei procedimenti, che va, pertanto, disposta dal giudice nella ipotesi di fallimento di uno dei convenuti, dovendo, in tal caso, procedersi secondo le regole proprie del rito speciale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)