Sez. 1, Sentenza n. 317 del 18/01/1988 (Rv. 456877 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - FALLIMENTO DI UNO DEI CONVENUTI - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI.*
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - FALLIMENTO DI UNO DEI CONVENUTI - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI.*
La connessione esistente tra più azioni di condanna al pagamento di somme di denaro proposte contro soggetti distinti, ove dia luogo ad un litisconsorzio soltanto facoltativo, non può determinare deroghe alle regole sulla Competenza in applicazione degli artt. 33 e 103 cod. proc. civ., nel caso che uno dei convenuti sia fallito, dovendo farsi applicazione delle regole di rito proprie della procedura fallimentare. Ne consegue che deve disporsi la separazione dei giudizi connessi, pendenti davanti allo stesso giudice, con il rispetto, per la domanda proposta contro il fallito del rito previsto dalla legge fallimentare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 33 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)