Sez. 1, Sentenza n. 11325 del 16/11/1993 (Rv. 484355 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - In genere | Cessione di beni - Fatturazione con imponibile inferiore al valore effettivo - Valore della merce realmente venduta - Accertamento in base al peso - Ammissibilità - Condizioni.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - In genere
In tema di I.V.A., nel caso di fatturazione di cessioni di beni con imponibile inferiore al valore effettivo, il valore della merce realmente venduta può essere ricavato mediante l'accertamento del peso, quando si tratti di beni prodotti in serie che abbiano caratteristiche omogenee ed uniformità ponderale (nella specie, chiusure lampo), atteso che, ai fini della prova presuntiva, non occorre che tra il fatto noto (caratteristiche anche ponderali dei beni e loro valore) e quello ignoto (quantità della merce venduta e, quindi, valore reale) sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto ignoto derivi da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo criteri di normalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)