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Sez. 3, Sentenza n. 2605 del 06/03/1995 (Rv. 490948 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Rapporto tra fatto noto ed ignoto - Relazione di probabilità - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490948-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di prova di presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve rivestire carattere di necessità, nel senso che il fatto ignoto debba proporsi come l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto derivi da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile e verosimile, secondo un criterio di normalità (nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto, in una causa di risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento, per rottura di un tubo di scarico, di un locale, che la prova dell'esistenza nello stesso di determinato materiale al momento del fatto fosse sufficientemente fornita dalla circostanza che tale materiale, ritrovato sul posto dal consulente tecnico e inerente all'attività svolta dal conduttore nel locale, presentasse segni di deterioramento dovuto al liquame, di cui erano rimaste le tracce).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)