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Sez. 5, Sentenza n. 11227 del 30/07/2002 (Rv. 556385 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Avviso di mora - Impugnazione - Controversia relativa - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556385-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie promosse in via di impugnazione dell'avviso di mora, giusto il disposto dell'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, che, sostituendo, con effetto dall'1 gennaio 1982, l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, ha espressamente previsto la ricorribilità alle dette commissioni avverso tale atto, anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi suoi propri, allorché esso non sia stato preceduto dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'avviso di liquidazione dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)