Sez. 5, Sentenza n. 16464 del 22/11/2002 (Rv. 558650 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Omissione - Conseguenze - Avviso di mora notificato come primo atto della procedura - Impugnabilità - Anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi suoi propri - Previsione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
In tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'omessa notifica della cartella di pagamento da parte dell'amministrazione finanziaria - cui pure essa è tenuta ai sensi dell'art. 25 - non invalida la procedura di esazione, in quanto, come si desume tanto dall'art. 30 dello stesso d.P.R. n. 602 del 1973 che dall'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per "recuperare" la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)