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Sez. 1, Sentenza n. 2833 del 14/10/1974 (Rv. 371254 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA DEL TERZO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-14
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371254-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA DEL TERZO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertamento della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza dell'imprenditore poi dichiarato fallito, involgendo la valutazione di elementi di fatto, rientra fra i compiti del giudice del merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da una congrua motivazione, immune da vizi logici e da errori di diritto. La motivazione a sostegno del detto accertamento deve ritenersi adeguata anche quando il giudice abbia fondato il proprio giudizio su elementi indiziari e presuntivi, rispondenti ai requisiti della gravita, della precisione e della concordanza, in quanto la prova per presunzioni costituisce un mezzo probatorio efficace quanto gli altri. (Conf 169'72, mass n 355931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)