Sez. 1, Sentenza n. 169 del 22/01/1972 (Rv. 355931 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DEL TERZO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE - CONOSCENZA DEL TERZO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'accertamento della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore successivamente dichiarato fallito, involgendo l'apprezzamento di elementi di fatto, rientra nei compiti del giudice di merito, ed il relativo giudizio e sottratto al Sindacato di legittimita, sempreche sia sorretto da una motivazione adeguata ed esente da vizi logici ed errori di diritto. (V 62'69, mass n 337899).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)