Sez. 1, Sentenza n. 3713 del 14/01/1985 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168803 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DISPORRE LA PERIZIA - PRESUPPOSTI - OMISSIONE DELL'OBBLIGO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Qualora sia necessaria ai fini della decisione, una indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze e arti, l'art. 314 cod. proc. pen. fa Obbligo al giudice di disporre la perizia. La sussistenza della necessità di siffatta indagine, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui apprezzamento al riguardo, nell'ambito di tali ipotesi, non può essere Sindacato in Sede di legittimità se adeguatamente e correttamente motivato. Correttamente, pertanto, il giudice di merito ritiene superflua l'indagine peritale sul rilievo che può fondare il proprio convincimento sulla valutazione di elementi di prova, desunti da altre fonti, che consentano di pervenire ai medesimi accertamenti cui sarebbe finalizzata la perizia. (Conf mass n 155989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)