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Sez. 2, Sentenza n. 719 del 06/10/1986 Ud. (dep. 22/01/1987) Rv. 174915 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DI DISPORRE LA PERIZIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE SULLA RICORRENZA DELLA CONDIZIONE DI NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174915-01

PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - OBBLIGO DI DISPORRE LA PERIZIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE SULLA RICORRENZA DELLA CONDIZIONE DI NECESSITÀ.*

L'Obbligo imposto dall'art. 314 cod. proc. pen. di disporre perizia quando si renda necessario un accertamento che implichi cognizioni di determinate scienze od arti non elimina il potere discrezionale del giudice di stabilire, sulla base degli Atti, l'effettiva ricorrenza di tale condizione di necessità. (V mass n 168803; (V mass n 166793; (V mass n 164973).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)