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Sez. U, Sentenza n. 6760 del 12/12/1988 (Rv. 461022 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI UN FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PENDENZA, DINANZI AL COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI CONTROVERSIA CIRCA L'ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO STESSO AD USO CIVICO - PERSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1988-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461022-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE - AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO DI UN FONDO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - PENDENZA, DINANZI AL COMMISSARIO REGIONALE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DI CONTROVERSIA CIRCA L'ASSOGGETTAMENTO DEL FONDO STESSO AD USO CIVICO - PERSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo alla domanda di reintegrazione nel possesso di un fondo, che si assuma da altri abusivamente seminato, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, controversia circa l'assoggettamento del fondo stesso ad uso civico di pascolo e legnatico, atteso che le attribuzioni del Commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sono circoscritte al possesso corrispondente a diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono al possesso relativo a diritti distinti, ancorché inerenti al medesimo terreno. (V 2056/87, mass n 451338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)