Sez. U, Ordinanza n. 10813 del 25/05/2016 (Rv. 639676 - 01)
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Azione possessoria tra privati su fondo oggetto di un giudizio di allodialità - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO
L'azione possessoria tra privati relativa a fondo oggetto di un giudizio di allodialità rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, poiché prescinde dall'accertamento della "qualitas soli" devoluto al commissario per gli usi civici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)