Sez. 1, Sentenza n. 1515 del 17/12/1984 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167879 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il vizio di travisamento dei fatti è di regola inammissibile come motivo di ricorso e può essere fatto valere in Cassazione soltanto quando, risolvendosi in un vizio logico o giuridico della "ratio decidendi", determini Mancanza o contraddittorietà della motivazione attraverso la manifestamente erronea ammissione o esclusione di un fatto decisivo: sicché, non sussiste travisamento quando il giudice, valutando ed interpretando con corretta motivazione le risultanze processuali, ritenga come corrispondente alla verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle ricostruzioni del fatto prospettategli, senza incorrere, nello spiegare le ragioni della scelta e del relativo convincimento, in errori logici o giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)