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Sez. 1, Sentenza n. 700 del 11/03/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180227 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180227-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*

Il "travisamento del fatto", in tanto rileva in Sede di legittimità in quanto abbia ad oggetto un abuso del giudice di merito, vale a dire una deviazione dell'accertamento della verità dal suo imprescindibile presupposto di aderenza delle prove. Di conseguenza esso non è configurabile con riferimento allo apprezzamento delle prove, mancando, in tal caso, il contrasto oggettivo tra la motivazione della decisione e la realtà processuale. (V mass n 169095; (V mass n 168325; (V mass n 167879).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)