Sez. 6, Sentenza n. 11614 del 19/10/2000 Ud. (dep. 13/11/2000) Rv. 220806 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Erronea indicazione del dispositivo dell'ordinanza cautelare pronunciata in primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado - Incertezza circa il procedimento da trattare ove siano correttamente indicati gli estremi di quest'ultima - Insussistenza - Nullità del decreto - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
Requisito di validità del decreto di citazione per il giudizio di appello è la indicazione del provvedimento impugnato, e non quella del dispositivo di esso. Non sussiste pertanto nullità del decreto qualora, per errore, sia stato trascritto un dispositivo non pertinente, sempre che da ciò non derivi una incertezza invincibile in ordine al processo da trattare. (Fattispecie nella quale nel decreto di citazione in appello era stato erroneamente trascritto il dispositivo di una ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio di primo grado in luogo del dispositivo della sentenza di primo grado della quale, peraltro, risultavano correttamente riportati gli estremi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)