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Sez. 3, Ordinanza n. 2519 del 23/06/2000 Cc. (dep. 25/09/2000) Rv. 217001 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Erroneo inserimento in esso di un titolo di reato diverso - Facile riconoscimento dell'errore - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217001-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE

L'art. 601 cod. proc. pen. indica, tra i requisiti del decreto di citazione per il giudizio di appello, quelli previsti dall'art. 429, comma primo, lett. a), f) e g), e cioè le generalità delle parti e dei difensori, la data e il luogo di comparizione (con l'avvertimento che, non comparendo, l'imputato sarà giudicato in contumacia) e, infine, la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario; e al sesto comma stabilisce che il decreto è nullo solo se risulta incerta l'identificazione dell'imputato o se manca o è insufficiente uno dei requisiti di cui alla citata lettera f). Ne consegue che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, l'aggiunta della menzione di un titolo di reato diverso, il cui inserimento, nel corpo del decreto, sia agevolmente riconoscibile come dovuto ad errore casuale, determina una mera irregolarità dell'atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)