Sez. 1, Ordinanza n. 25513 del 20/10/2008 (Rv. 605137 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Decreto di espulsione dello straniero - Obbligo di comunicazione in forma scritta e tradotto nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero - Analfabetismo dello straniero espellendo - Rilevanza quale motivo di riammissione in termini per l'esercizio del diritto di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, deve escludersi che lo stato di analfabetismo dello straniero possa assumere rilievo quale motivo di esclusione della decadenza o di riammissione in termini per l'esercizio del diritto di impugnazione del provvedimento di espulsione, atteso che l'art. 13, comma 7, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 stabilisce che esso debba essere comunicato in forma scritta e tradotto nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero, ma non prevede l'obbligo di comunicazione orale del contenuto e del significato del provvedimento espulsivo al destinatario analfabeta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)