Sez. 1, Sentenza n. 6993 del 13/04/2004 (Rv. 572015 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | T.U. immigrazione - Decreto di espulsione dello straniero - Comunicazione con traduzione nella lingua ufficiale del Paese di appartenenza dello straniero - Idoneità - Eventuale analfabetismo dello straniero - Irrilevanza - Necessità di traduzione del decreto di espulsione nel dialetto conosciuto dallo straniero - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del Paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dall'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in termini di presunzione legale di conoscenza. È pertanto irrilevante che l'espellendo possa essere, magari a cagione del suo eventuale analfabetismo, non in grado di intendere neanche l'idioma che il suo Paese ha adottato come lingua ufficiale, essendo da escludere che dalla citata norma possa ricavarsi la necessità che l'atto sia comunicato allo straniero anche mediante traduzione nel dialetto dal medesimo comprensibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)