Sez. 2, Sentenza n. 4273 del 08/05/1996 (Rv. 497471 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - FRUTTI E PROVENTI | Scioglimento della comunione - Beni oggetto della comunione "de residuo" ex art. 177 comma primo lett. b e c.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - FRUTTI E PROVENTI
In regime di comunione legale fra coniugi, i beni che possono formare oggetto della comunione "de residuo", che si forma ai sensi dell'art. 177 comma primo lett. b) e c) all'atto dello scioglimento della comunione stessa sui frutti non consumati dei beni propri e sui proventi della attività separata, possono consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi, con esclusione, pertanto, degli immobili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)