Sez. 1, Sentenza n. 14897 del 17/11/2000 (Rv. 541819 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Scioglimento della comunione - Comunione "de residuo" - Oggetto - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta "de residuo", ai sensi dell'articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l'attività d'impresa del coniuge prelevante).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)