Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16354 del 17/07/2014 (Rv. 632186 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | definitività dell'atto impositivo all'esito dell'estinzione del giudizio - Termine applicabile - Decennio di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In tema di riscossione delle imposte, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo decreto, che concerne l'esercizio del potere di imposizione..
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)