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Sez. 5, Sentenza n. 8380 del 05/04/2013 (Rv. 626164 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Pretesa erariale fondata su sentenza passata in giudicato - Emissione di cartella esattoriale - Termine applicabile - Decennio di prescrizione ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626164-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato a seguito di contenzioso e come tale avente titolo nella sentenza, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non trovando applicazione, nell'ipotesi, né il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R., che concerne, invece, l'esercizio del potere di imposizione, né il termine annuale di decadenza sancito dall'art. 17, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973 (rilevante "pro tempore"), che attiene alle somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio divenuti definitivi per mancata impugnazione dell'atto impositivo che li contiene.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 ter CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)