Sez. L, Sentenza n. 22024 del 28/10/2015 (Rv. 637385 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione ex art. 4 della legge n. 223 del 1991 - Al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e autorità amministrative - Contestualità - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo, nel regime anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il requisito della contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e delle modalità di applicazione dei criteri di scelta, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento, dev'essere inteso nel senso di un'indispensabile contemporaneità delle due comunicazioni, la cui mancanza può giustificarsi solo se sostenuta da motivi oggettivi, della cui prova è onerato il datore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso che cinquantasei giorni di ritardo compromettessero il requisito della contestualità tra il licenziamento e le comunicazioni alle OO.SS. ed agli uffici competenti).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)