Sez. L - , Sentenza n. 67 del 04/01/2017 (Rv. 642503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazioni ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 - Contestualità - Necessità - Verifica - Limiti e condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo, nel regime anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il requisito della contestualità fra la comunicazione di recesso e quella alle organizzazioni sindacali ed agli uffici del lavoro, sancito dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, implica una valutazione basata sul criterio dell’attitudine dell’intervallo di tempo tra i due atti a pregiudicare le opportunità di informazione ed assistenza del lavoratore nell'esercizio del suo diritto di impugnazione, che, costituendo una questione di fatto, è sottratta al controllo di legittimità ove sorretta da una motivazione adeguata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello sulla tempestività della comunicazione alle organizzazioni sindacali ed agli organi pubblici avvenuta a distanza di pochi giorni da quella al lavoratore, computati a decorrere dalla ricezione di quest'ultima).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)