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Sez. L, Sentenza n. 634 del 30/01/1985 (Rv. 438843 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON DIPENDENTI IN TERRITORI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1523 DEL 1967 - CONCESSIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI - CONDIZIONI - BENEFICI NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI TRASPORTO MARITTIMO - COLLEGAMENTO TRA LA NAVE E DETTI TERRITORI - NECESSITÀ - SCALI E ROTTE DELLA NAVE IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE IN TERRITORI DIVERSI - CONCESSIONE DEI PREDETTI BENEFICI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438843-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE CON DIPENDENTI IN TERRITORI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1523 DEL 1967 - CONCESSIONE DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI - CONDIZIONI - BENEFICI NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI TRASPORTO MARITTIMO - COLLEGAMENTO TRA LA NAVE E DETTI TERRITORI - NECESSITÀ - SCALI E ROTTE DELLA NAVE IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE IN TERRITORI DIVERSI - CONCESSIONE DEI PREDETTI BENEFICI - INAMMISSIBILITÀ.*

La concessione degli sgravi contributivi in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti in territori indicati dall'art. 1 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089) è espressamente condizionata, al fine di stimolare la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno d'Italia, alla circostanza che i detti dipendenti vengono impiegati in territori agevolati ed ivi effettivamente lavorino, pertanto, ove si tratti della applicazione dei menzionati benefici nei confronti di un'impresa di trasporto marittimo, non è a tal fine sufficiente che la stessa abbia la propria Sede in quei territori, che da essi provengano i dipendenti e che nei compartimenti marittimi ad essi pertinenti sia iscritta la nave, occorrendo altresì un collegamento fra questa ed i detti territori, sicché lo sgravio non può essere concesso allorché, pur in presenza delle altre circostanze di collegamento sopra menzionate, la nave faccia scali e segua rotte che in via esclusiva o prevalente - non toccano i territori in questione, poiché in tal caso l'attività della impresa si estrinsecherebbe in un servizio non idoneo a contribuire all'industrializzazione del meridione ed alla soluzione del locale problema occupazionale e non sarebbe perciò coerente con la ratio della legge agevolativa. (Conf 4162/84, mass n 436119).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)