Sez. L, Sentenza n. 4162 del 16/07/1984 (Rv. 436119 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 1 DEL T.U. N. 1523 DEL 1967 - APPLICAZIONE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO - PRESUPPOSTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 1 DEL T.U. N. 1523 DEL 1967 - APPLICAZIONE ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO - PRESUPPOSTI.*
La concessione degli sgravi contributivi in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti in territori indicati dall'art. 1 del T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 (art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089) è espressamente condizionata, al fine di stimolare la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno d'Italia, alla circostanza che i detti dipendenti vengono impiegati in territori agevolati ed ivi effettivamente lavorino. Pertanto, ove si tratti della applicazione dei menzionati benefici nei confronti di un'impresa di trasporto marittimo, non è a tal fine sufficiente che la stessa abbia la propria Sede in quei territori, che da essi provengono i dipendenti e che nei compartimenti marittimi ad essi pertinenti sia iscritta la nave, occorrendo altresì un collegamento fra questa ed i detti territori, sicché lo sgravio non può essere concesso allorché, pur in presenza delle altre circostanze di collegamento sopra menzionate, la nave faccia scali e segua rotte che non toccano i territori in questione, poiché in tal caso l'attività della impresa si estrinsecherebbe in un servizio non idoneo a contribuire all'industrializzazione del meridione ed alla soluzione del locale problema occupazionale e non sarebbe perciò coerente con la ratio della legge agevolativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 com. 1, Cod. Civ. art. 2195 com. 3, Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)