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Sez. 2 - , Sentenza n. 32236 del 10/12/2019 (Rv. 656213 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Proposizione - Equivalenza al riconoscimento del debito - Esclusione – Fondamento – Applicabilità del principio alle ammissioni contenute negli atti difensivi – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656213-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto l'art. 2959 c.c. va inteso nel senso che l'ammissione giudiziale del mancato pagamento comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che l'eccezione implichi l'ammissione del fatto costitutivo del debito; analogamente il principio va esteso anche al caso di eventuali ammissioni contenute negli atti difensivi ascrivibili al procuratore "ad litem", non avendo le stesse natura confessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)