Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635826 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Proposizione - Equivalenza al riconoscimento del debito - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE
La proposizione di un'eccezione di prescrizione presuntiva non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. va inteso nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non anche che la proposizione di quest'ultima determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)