Sez. 1, Sentenza n. 7758 del 10/06/1996 Ud. (dep. 07/08/1996) Rv. 205531 - 01
Stupefacenti - In genere | Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio - Vincolo tra fornitore e venditori - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni - Diversità di scopi personali - Irrilevanza.
Stupefacenti - In genere
L'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, può essere ravvisata, oltre che nell'unione parallela di più persone che operano di conserva per realizzare profitti attraverso il commercio della droga, anche nel vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, non essendo di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e la differente utilità che i singoli si propongono di ricavare, sempre che vi sia da parte di tutti la consapevolezza di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio della droga.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)