Sez. 5, Sentenza n. 10077 del 23/09/1997 Ud. (dep. 10/11/1997) Rv. 208822 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di droga - Caratteri - Tra fornitori e acquirenti ai fini di spaccio - Sussistenza - Ragioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Nè associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. Ne deriva che è ben configurabile, fra venditori ed acquirenti di sostanze stupefacenti, l'associazione volta alla commissione di reati nella specifica materia.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)