diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 10086 del 11/12/2019 Ud. (dep. 16/03/2020) Rv. 279064 - 02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO – Concedente in uso di attrezzature – Non conformità alla normativa – Responsabilità penale – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279064-02

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro risponde penalmente della violazione dell'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative, mentre non sono previste sanzioni penali a carico del noleggiatore o del concedente in uso delle stesse, nei cui confronti l'art. 87, comma 7, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede la sola irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di omessa attestazione della conformità delle attrezzature locate, richiesta dall'art.72, d.lgs.9 aprile 2008, n.81. (Fattispecie relativa alla messa a disposizione di attrezzature di lavoro presenti all'interno di un locale concesso in locazione).

Riferimenti normativi: DPR 09/04/2008 num. 81 art. 70, DPR 09/04/2008 num. 81 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)